Categorie
Blog

La costituzione italiana (parte 1)

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano e per questo occupa il vertice nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

È stata Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1948. la Carta costituzionale si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali.

primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti:

  • la Parte prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, da art. 13 a 54 cost.
  • la Parte Seconda è dedicata all’ordinamento della Repubblica, da 55 a 139 cost.

la Costituzione della Repubblica Italiana, presenta diverse caratteristiche che non staremo qui ad analizzare, dato che sono pressoché specifiche alla materia giuridica.

Dopo questa breve introduzione, partiamo con spiegare l’art. 1 della costituzione:
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.


La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
L’aspetto più importante da analizzare è proprio il termine lavoro. Il lavoro è un diritto inviolabile, riconosciuto indistintamente sia ai cittadini, che ai non cittadini. Inoltre, è l’unico mezzo che ci permette di definirci all’interno della società, ma, soprattutto, è uno strumento che garantisce una vita dignitosa. Dire che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro equivale ad ammettere che il lavoro è sì un diritto, ma anche un dovere dell’intera comunità.

Ma adesso concentriamoci sull’art. 2 della costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Nella nostra costituzione i diritti fondamentali (come il diritto di vivere, di parlare, di procreare) sono inviolabili. Non a caso in apertura l’articolo due afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, i quali preesistono alla nascente Repubblica italiana; e il dovere di questa non può essere quello di istituire diritti, ma di riconoscere quelli che già ci sono perché intrinsechi all’umanità. La loro inviolabilità consiste anche nel non poter essere attaccati da alcun potere statale né dagli stessi cittadini.

La costituzione tutela i diritti fondamentali sia verso i singoli sia verso le formazioni sociali. Queste ultime sono tutti i raggruppamenti a base naturale, come la famiglia.

L’articolo secondo associa il rispetto dei diritti all’adempimento dei doveri (rispetto della vita dell’altro, delle libertà altrui) come chiave per il mantenimento della società. Tale articolo non presenta distinzioni tra cittadini o stranieri perché si riferisce ai singoli in generale. Spesso, come vedremo ad esempio nell’articolo tre della costituzione, i padri costituenti hanno utilizzato l’espressione cittadino. A questo proposito la Corte costituzionale ha favorito una lettura sistematica ed espansiva rispetto alla distinzione tra cittadini e non cittadini, in quanto i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a chiunque, senza alcuna distinzione. Per affrontare il problema della posizione degli stranieri e dei cittadini all’interno della costituzione, bisogna considerare la circostanza nella quale è stato scritto il testo, ossia il 1948: periodo dove il fenomeno migratorio era esclusivamente in uscita e non in entrata.