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La costituzione italiana (parte 2)

Articolo 3 della costituzione.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Ecco, qui vediamo, a differenza dell’art. 2, come i padri costituenti utilizzino il termine cittadino. La Corte costituzionale, è andata oltre la sistematica interpretazione e ne ha utilizzata una estensiva, affermando che i principi fondamentali devono essere attribuiti anche agli stranieri. Per affrontare il difficile tema della posizione degli stranieri nei confronti del potere pubblico, bisogna ricordare che il testo costituzionale del 1948 è stato prodotto considerando che il fenomeno migratorio del tempo era solo in uscita e non in entrata. La corte ha precisato che da ciò non discende una totale equiparazione dei cittadini e degli stranieri nel godimento dei diritti, come l’esclusione dello straniero dal diritto di voto e dall’elettorato passivo.

Entrando nel fulcro dell’art. 3, esso proclama il principio di uguaglianza formale al primo comma, affermando che questo deve essere rispettato sia dalla legge stessa che dal potere giudiziale e dall’amministrazione pubblica. Il contenuto del principio di uguaglianza è articolato per far sì che tutti i consociati siano soggetti ad un identico trattamento giuridico e che non ci siano discriminazioni.

Al secondo comma, proclama, invece, il principio di uguaglianza sostanziale, secondo cui la Repubblica deve fornire gli strumenti necessari per creare effettivamente quell’eguaglianza di cui si parla al primo comma.