Categorie
Blog

Decreti legislativi

Dopo aver parlato dell’iter legislativo e dei decreti-legge, non ci resta che chiudere il cerchio parlando dei Decreti Legislativi, meno complessi dei primi due, ma non per questo meno importanti.

Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge, come il decreto-legge, disciplinato dall’Art.76 della Costituzione. Questo afferma che “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti”. Esso prevede quindi l’intervento del Parlamento, che delega l’esercizio della funzione legislativa al governo (mai la funzione legislativa stessa), attraverso una legge di delega, una legge interposta, dove esplicita i vincoli sottolineati dall’Art.76. Questi vincoli esplicitati nella legge di delega fungono da “cornice” all’interno della quale il governo mette in atto l’esercizio della funzione legislativa delegatogli dal Parlamento. È bene ricordare che nelle situazioni di normale amministrazione, dove non ci si trova di fronte ad un governo minoritario, il governo gode della maggioranza in Parlamento, perciò spesso accade che quest’ultimo, nello stilare la legge di delega (si tenga a mente che essa è prodotta come ogni altra legge), sia meno specifico di quanto dovrebbe essere, lasciando molto spazio di azione al governo, per questo motivo si è sempre fatto ampio uso dei decreti legislativi.

Il decreto legislativo ovviamente deve sottostare, oltre che ai vincoli imposti dalla legge di delega, anche ai limiti imposti ad ogni atto avente forza di legge. Esso può disciplinare solo le materie che non sono coperte dalla riserva di legge, la quale garantisce che alcune materie (indicate nella Costituzione) siano disciplinate unicamente da atti del Parlamento. Va sottolineato che, nella legge di delega, il Parlamento è tenuto ad indicare anche un limite di tempo entro cui il governo deve formulare il decreto legislativo, trascorso il quale, l’atto del governo non è più ammissibile. Al Parlamento è inoltre permesso di aggiungere nella legge di delega vincoli ulteriori rispetto a quelli di base indicati nell’Art.76, che comunque devono sempre necessariamente essere presenti.

La legge 400 del 1988, già incontrata per i decreti-legge, disciplina anche i decreti legislativi nel suo Art.14. In primo luogo, afferma che questi vengono emanati dal Presidente della Repubblica e devono contenere, nel preambolo, la legge di delega, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri eventuali vincoli. Viene poi specificato che il testo del decreto legislativo va trasmesso al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima della scadenza imposta nella legge delega, oltre la quale l’emanazione del decreto legislativo risulterebbe invalida. Il terzo comma consente le deleghe plurime, la fattispecie laddove la delega legislativa fa riferimento ad “una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina”, in cui il governo può creare più atti successivi per uno o più degli oggetti in questione, a patto che informi il Parlamento periodicamente sui criteri che segue nell’esercizio della delega. L’ultimo comma disciplina il caso in cui il termine previsto nella legge di delega per la produzione del decreto legislativo ecceda i 2 anni, se ciò accade, il governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere rispetto ai progetti riguardanti la delega. Questo parere viene espresso dalle Commissioni permanenti (di cui abbiamo parlato nell’articolo sull’iter legis) competenti nelle materie toccate dal decreto legislativo, queste, entro 60 giorni, indicano al governo le eventuali disposizioni ritenute non rispettose della legge di delega. Ricevuto il parere dalle Commissioni, il governo, entro 30 giorni, gli ritrasmette il testo, con annesse delle osservazioni e delle eventuali modifiche. Il parere definitivo delle Commissioni va poi espresso entro 30 giorni.

Nel caso in cui il governo in qualche modo ecceda la delega concessagli dal Parlamento, ossia oltrepassi i limiti imposti nella legge di delega, il decreto legislativo viene esaminato dalla Corte Costituzionale (che giudica anche sugli atti aventi forza di legge). Laddove la Corte dichiari l’illegittimità del decreto legislativo, che sia nella sua totalità o in alcune sue disposizioni, questo viene annullato totalmente o in parte, a seconda della gravità del suo vizio.